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gunBOX non ha ancora aperto. L'avvio dell'attività è subordinato all'autorizzazione delle autorità. L'apertura è prevista per l'inverno 2026/27.

§ 01 · CGCondizioni generali di contratto · Versione ottobre 2026

Condizioni generali di contratto.

Bozza – valida dall'apertura

CG della gunBOX GmbH per la custodia di armi corte e armi lunghe nonché per le prestazioni di servizio connesse.

Avvertenza

Avvertenza particolare

Si richiama in modo particolare l'attenzione sulle seguenti disposizioni, poiché si discostano in misura sostanziale dal diritto dispositivo o rivestono particolare importanza per il rapporto contrattuale:

  • Cifra 4.5: esclusione limitata della compensazione nei negozi con i consumatori;
  • Cifra 5.3: rimborso delle spese ai sensi dell'art. 475 cpv. 2 CO in caso di scioglimento anticipato del contratto entro la durata minima;
  • Cifra 10.2: limitazione della responsabilità di gunBOX al valore assicurativo convenuto;
  • Cifra 10.6: nessuna garanzia per lo stato tecnico, il funzionamento e la manutenzione delle armi;
  • Cifra 11.2: diritto di gunBOX alla realizzazione e alla consegna delle armi depositate alla fine del contratto;
  • Cifra 14.2: finzione di approvazione in caso di mancata reazione alle modifiche delle CG, con disciplina speciale per le modifiche sostanziali.

Con la conferma delle presenti CG il cliente dichiara di aver preso conoscenza di tali clausole e di averle espressamente accettate.

Preambolo

Preambolo

La gunBOX GmbH, Arnold Baumgartner-Str. 9, 2540 Grenchen (IDI CHE-278.461.948), di seguito denominata «gunBOX», offre la custodia professionale e sicura di armi corte e armi lunghe nonché le prestazioni di servizio connesse. Le presenti condizioni generali di contratto (CG) disciplinano il rapporto contrattuale tra gunBOX e i suoi clienti (di seguito denominati «cliente»).

01

Oggetto e tipo di contratto

1.1 gunBOX assume in custodia dal cliente armi ai sensi della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (legge sulle armi, LArm; RS 514.54) per la loro custodia sicura nei locali di gunBOX dietro pagamento delle tariffe convenute.

1.2 Il presente contratto è da qualificarsi come contratto di deposito ai sensi degli art. 472 segg. del Codice delle obbligazioni (CO). gunBOX si impegna a custodire con cura le armi che le sono affidate secondo le regole riconosciute della custodia sicura delle armi.

1.3 gunBOX opera in qualità di commerciante di armi ai sensi dell'art. 17 LArm ed effettua la notifica legale del trasferimento e del deposito delle armi al competente ufficio cantonale di notifica entro il termine legale di 30 giorni dalla conclusione del contratto (art. 9c, art. 11 cpv. 3 e art. 17 cpv. 7 LArm).

1.4 Oggetto della custodia sono in linea di principio armi corte e armi lunghe.

1.5 I locali commerciali di gunBOX non fungono da magazzini o locali di soggiorno liberamente accessibili. Il cliente non ha accesso diretto e autonomo alle box di deposito; la consegna e la riconsegna delle armi avvengono esclusivamente tramite il personale di gunBOX conformemente alle sezioni 6 e 8.

1.6 Si applicano le presenti CG nella versione di volta in volta vigente nonché eventuali accordi aggiuntivi individuali tra le parti.

02

Conclusione del contratto, identificazione e legittimazione

2.1 Il contratto si perfeziona con la sottoscrizione da parte di entrambe le parti del contratto di custodia, rispettivamente della quietanza di deposito, nei locali commerciali di gunBOX nonché con l'espressa conferma delle presenti CG da parte del cliente.

2.2 Il cliente deve essere maggiorenne (almeno 18 anni) e legittimato all'esercizio dei diritti e degli obblighi contrattuali. Al momento della conclusione del contratto egli deve identificarsi personalmente mediante documento ufficiale (passaporto, carta d'identità o permesso per stranieri).

2.3 Per le armi che possono essere acquistate senza permesso d'acquisto di armi (art. 10 LArm), nonché per le armi acquisite per via ereditaria (art. 8 cpv. 2bis LArm), si applicano le pertinenti disposizioni speciali della legge sulle armi; in questi casi gunBOX richiede prove idonee (in particolare contratto scritto ai sensi dell'art. 11 LArm, certificato ereditario, attestazione dell'esecutore testamentario). gunBOX si riserva di richiedere, in casi di dubbio motivato, un estratto per privati del sistema d'informazione sul casellario giudiziale VOSTRA (art. 18 cpv. 3 OArm).

2.4 Al momento della consegna in deposito di un'arma da fuoco viene allestita, conformemente all'art. 18 cpv. 3bis OArm, una copia del passaporto o della carta d'identità del cliente, che viene conservata nel dossier cliente.

2.5 La conclusione del contratto è esclusa con le persone alle quali l'acquisto, il possesso o il tiro con armi in Svizzera non è consentito dal diritto in materia di armi, in particolare con i cittadini degli Stati menzionati all'art. 12 dell'ordinanza sulle armi (OArm; RS 514.541), salvo che esibiscano una corrispondente autorizzazione eccezionale.

2.6 gunBOX si riserva di rifiutare la conclusione del contratto senza indicarne i motivi, in particolare in caso di dubbi sull'identità, sulla maggiore età o sulla legittimazione del cliente.

03

Prima registrazione, box e tariffe di deposito

3.1 Alla prima conclusione del contratto viene riscossa una tariffa unica di prima registrazione. Essa copre in particolare la rilevazione dei dati del cliente, la verifica dell'identità e della legittimazione nonché l'allestimento amministrativo del dossier cliente. La tariffa di prima registrazione non viene rimborsata.

3.2 Ogni arma da depositare deve essere custodita in una box di custodia idonea, rispettivamente in un sacco di custodia idoneo. Il cliente può mettere a disposizione una propria box idonea, rispettivamente un proprio sacco idoneo, oppure acquistarli presso gunBOX; l'acquisto presso gunBOX non è obbligatorio. Una box o un sacco acquistati presso gunBOX passano in proprietà del cliente con il pagamento. La box, rispettivamente il sacco, rimane presso gunBOX per tutta la durata del deposito.

3.3 L'ammontare della tariffa mensile di deposito dipende dalla dimensione e dal tipo dell'arma depositata nonché dalla dimensione della box. Per dimensioni speciali o particolari esigenze di custodia può essere stipulato un accordo individuale.

3.4 Tutti i prezzi si intendono in franchi svizzeri (CHF) e comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto di volta in volta applicabile.

3.5 gunBOX si riserva di adeguare i prezzi. Le modifiche dei prezzi vengono comunicate al cliente per iscritto o per e-mail almeno 30 giorni prima della loro entrata in vigore. Se il cliente non è d'accordo con l'adeguamento dei prezzi, può disdire il contratto nel rispetto del termine ordinario di disdetta (sezione 5).

04

Condizioni di pagamento

4.1 La tariffa di deposito viene fatturata anticipatamente per il periodo contrattuale in corso. La base è la modalità di pagamento mensile; il pagamento anticipato trimestrale o annuale dà diritto a uno sconto. La modalità di pagamento scelta determina al contempo il periodo contrattuale e il suo rinnovo automatico (sezione 5).

4.2 Il termine di pagamento è di 30 giorni netti dalla data della fattura, salvo diverso accordo. I pagamenti possono essere effettuati mediante bonifico bancario o con le comuni carte di debito e di credito. I pagamenti in contanti sono possibili in loco fino a un importo di CHF 15'000 per operazione; gli importi superiori vanno saldati esclusivamente mediante bonifico bancario o carta. gunBOX si riserva di adeguare o limitare singole modalità di pagamento.

4.3 In caso di pagamento tardivo il cliente cade in mora alla scadenza del termine di pagamento senza ulteriore diffida. gunBOX è autorizzata a conteggiare, a partire dall'insorgere della mora, un interesse di mora del 5 % p.a.

4.4 In caso di mora di pagamento superiore a 30 giorni, gunBOX è autorizzata a rifiutare la riconsegna dell'arma o delle armi depositate fino al saldo integrale di tutti i crediti scoperti (diritto di ritenzione). Resta riservata la possibilità del depositante di richiedere in ogni tempo la restituzione ai sensi dell'art. 475 CO; in tal caso spetta a gunBOX un diritto al rimborso delle spese secondo la cifra 5.3.

4.5 Nei confronti delle imprese è esclusa una compensazione con controcrediti del cliente, salvo per i controcrediti riconosciuti per iscritto da gunBOX o accertati con sentenza passata in giudicato. Nei confronti dei consumatori questa esclusione non si applica; i loro diritti di compensazione ai sensi degli art. 120 segg. CO rimangono impregiudicati.

05

Durata del contratto e disdetta

5.1 Il contratto è concluso a tempo indeterminato. Il periodo contrattuale corrisponde alla modalità di pagamento scelta dal cliente (sezione 4) ed è di un (1) mese in caso di pagamento mensile, di tre (3) mesi in caso di pagamento trimestrale e di dodici (12) mesi in caso di pagamento annuale. Il primo periodo contrattuale a partire dalla data di deposito vale quale durata minima.

5.2 Il rispettivo periodo contrattuale è convenuto in modo fisso e non può essere disdetto ordinariamente in anticipo. Il contratto si rinnova automaticamente, alla scadenza del periodo contrattuale in corso, di un ulteriore periodo di pari durata. Tale rinnovo può essere evitato dichiarando, da parte di una delle parti, al più tardi 30 giorni prima della scadenza del periodo contrattuale in corso, per iscritto o per e-mail, di non voler rinnovare il contratto; in tal caso il contratto termina alla fine del periodo contrattuale in corso.

5.3 Resta riservato il diritto del cliente di richiedere in ogni tempo la restituzione ai sensi dell'art. 475 cpv. 1 CO. Se l'arma viene richiesta indietro prima della scadenza del primo periodo contrattuale (durata minima) o il contratto viene terminato anticipatamente, il cliente deve a gunBOX le spese effettive sorte nella fiducia della durata minima convenuta (in particolare spese di personale, assicurazione e amministrazione). Tali spese vengono quantificate forfettariamente nella tariffa di deposito fino alla scadenza del primo periodo contrattuale, salvo che il cliente provi spese effettive inferiori. I pagamenti già effettuati non vengono rimborsati nella misura di tale rimborso spese.

5.4 gunBOX è autorizzata a sciogliere il contratto in ogni tempo, con effetto immediato, per gravi motivi. Sono in particolare considerati gravi motivi:

a) la mora di pagamento superiore a 60 giorni nonostante diffida;

b) indicazioni false o incomplete del cliente al momento della conclusione del contratto;

c) la grave violazione di obblighi contrattuali o di disposizioni legali.

5.5 Dopo la fine del contratto il cliente è tenuto a ritirare le armi depositate entro 30 giorni. Per il periodo successivo alla fine del contratto la tariffa di deposito resta dovuta.

06

Consegna in deposito e custodia

6.1 La consegna delle armi avviene in linea di principio personalmente da parte del cliente nei locali commerciali di gunBOX. Su richiesta e dietro compenso separato, gunBOX può ritirare le armi presso il cliente.

6.2 Al momento della consegna ogni arma viene rilevata singolarmente (produttore, modello, calibro, numero di serie, stato) e documentata in una quietanza di deposito. Il cliente conferma l'esattezza della rilevazione con la propria firma.

6.3 Le armi vengono custodite in un armadio certificato in acciaio per armi, rispettivamente in un impianto antieffrazione, conforme ai requisiti della custodia diligente ai sensi dell'art. 26 LArm e dell'art. 47 dell'ordinanza sulle armi (OArm; RS 514.541).

6.4 I locali di deposito sono protetti da allarme e sorvegliati con videocamere. Il cliente acconsente espressamente alla videosorveglianza nella zona di consegna e di riconsegna.

6.5 Le munizioni e i componenti di munizioni non vengono accettati e sono esclusi dal deposito. Qualora tali oggetti vengano comunque consegnati, gunBOX è autorizzata a respingerli a spese del cliente o, se del caso, a segnalarli alle autorità competenti.

6.6 Il cliente assicura che le armi depositate non sono rubate né di provenienza delittuosa e non violano alcuna disposizione in materia di armi.

07

Assicurazione

7.1 Le armi depositate sono assicurate, durante la durata del deposito presso gunBOX, contro danni naturali, acqua, incendio e furto. La copertura assicurativa standard comprende il valore venale dell'arma ed è inclusa.

7.2 Su richiesta del cliente l'assicurazione può essere estesa, dietro supplemento, al valore a nuovo o al valore di rimpiazzo. Il relativo supplemento dipende dalle condizioni dell'assicurazione conclusa da gunBOX e viene comunicato al cliente prima della conclusione del contratto. Se il valore effettivo di un'arma supera l'importo assicurato, il cliente deve comunicarlo per iscritto prima del deposito e stipulare una corrispondente assicurazione complementare. In caso contrario la responsabilità di gunBOX è limitata all'importo assicurato.

7.3 In caso di sinistro gunBOX è tenuta a informare immediatamente il cliente per iscritto e a collaborare all'accertamento del danno.

7.4 Sono determinanti le rispettive condizioni generali di assicurazione dell'assicurazione conclusa da gunBOX. Esse possono essere consultate presso la sede di gunBOX.

08

Riconsegna delle armi

8.1 La riconsegna di un'arma depositata avviene previa annuncio da parte del cliente e durante gli orari ordinari di apertura di gunBOX. L'annuncio deve di regola avvenire con almeno dieci (10) giorni lavorativi di anticipo. Dietro un supplemento, il termine di annuncio può essere ridotto a 48 ore; dietro un supplemento maggiore (tassa express) è possibile una riconsegna entro 24 ore, sempre che i processi operativi lo consentano. Resta riservato il diritto di richiedere in ogni tempo la restituzione ai sensi dell'art. 475 CO; in tal caso gunBOX è autorizzata a conteggiare i supplementi express.

8.2 La riconsegna avviene personalmente al cliente iscritto nel contratto, contro esibizione di un documento ufficiale. Restano riservate la riconsegna agli eredi conformemente alla sezione 16 nonché la consegna al cliente conformemente alla cifra 8.5.

8.3 Al momento della riconsegna gunBOX può verificare la legittimazione in materia di armi della persona che ritira l'arma conformemente alle disposizioni legali e agli oneri imposti dalle autorità, in particolare mediante presa di visione del permesso d'acquisto di armi o di un'altra autorizzazione idonea. Qualora le legittimazioni necessarie non sussistano o vi siano dubbi motivati sulla loro validità, gunBOX è autorizzata e, se del caso, tenuta a rifiutare la riconsegna e a informare le autorità competenti.

8.4 La riconsegna viene documentata in una quietanza di riconsegna, che deve essere sottoscritta dalla persona che ritira l'arma. Con la sottoscrizione questa conferma di aver ricevuto l'arma in perfetto stato.

8.5 Su richiesta e dietro compenso separato, gunBOX può consegnare l'arma al cliente. Anche in questo caso la legittimazione in materia di armi del cliente deve essere verificata prima della consegna.

09

Obblighi del cliente

9.1 Il cliente si impegna in particolare:

a) a fornire a gunBOX tutte le indicazioni in modo veritiero e completo;

b) a comunicare immediatamente per iscritto ogni modifica dell'indirizzo, del numero di telefono, dell'indirizzo e-mail o della legittimazione in materia di armi;

c) a pagare puntualmente le tariffe dovute;

d) a non depositare munizioni né componenti di munizioni;

e) a informare gunBOX su eventuali difetti o particolarità delle armi depositate (ad es. difetti, stato carico al momento della consegna).

9.2 Fintantoché il cliente non comunica una modifica dell'indirizzo o dei dati di contatto, ogni comunicazione di gunBOX all'ultimo indirizzo noto vale come validamente recapitata.

10

Responsabilità

10.1 gunBOX risponde nei limiti del proprio obbligo di diligenza quale depositaria conformemente agli art. 472 segg. CO. Essa si impegna a custodire le armi affidatele con la diligenza di un depositario professionale.

10.2 La responsabilità di gunBOX è limitata – nella misura consentita dalla legge – al valore assicurativo dell'arma interessata indicato nel contratto o in un accordo aggiuntivo. gunBOX non risponde dei danni indiretti, del mancato guadagno, dei valori ideali (ad es. valore collezionistico o affettivo eccedente il valore assicurativo indicato) nonché dei danni conseguenti.

10.3 La limitazione della responsabilità non si applica ai danni causati da grave negligenza o da comportamento intenzionale di gunBOX o dei suoi ausiliari (art. 100 cpv. 1 CO), né ai danni alle persone.

10.4 gunBOX non risponde dei danni causati da forza maggiore (ad es. terremoti, guerra, disposizioni delle autorità) o da indicazioni inesatte, incomplete o tardive del cliente.

10.5 Il cliente risponde nei confronti di gunBOX di tutti i danni derivanti da una violazione dei suoi obblighi contrattuali o legali, in particolare in caso di deposito di oggetti vietati o pericolosi.

10.6 gunBOX non assume alcuna responsabilità per lo stato tecnico e la funzionalità delle armi depositate. gunBOX non effettua alcun controllo di funzionamento e non procede ad alcuna verifica o manutenzione tecnica. L'arma viene custodita e riconsegnata nello stato in cui è stata consegnata dal cliente.

11

Diritto di ritenzione e di realizzazione

11.1 gunBOX dispone sulle armi depositate di un diritto di ritenzione ai sensi degli art. 895 segg. CC a garanzia di tutti i crediti derivanti dal rapporto di custodia (in particolare tariffe di deposito, spese di sollecito, d'incasso e di realizzazione).

11.2 Se, dopo la fine del contratto o dopo una disdetta straordinaria, il cliente non ritira le armi depositate nonostante due diffide scritte con un termine di 30 giorni ciascuna, gunBOX è autorizzata – nella misura consentita dalla legge – a realizzare le armi, nel rispetto delle disposizioni in materia di armi, secondo le disposizioni sulla realizzazione del pegno (art. 898 CC in combinato disposto con gli art. 151 segg. LEF). In alternativa a tale realizzazione, gunBOX è autorizzata, secondo il proprio prudente apprezzamento, a consegnare le armi alla competente autorità cantonale in materia di armi per l'ulteriore utilizzo conformemente all'art. 31 LArm; questa variante viene regolarmente preferita per gli stock delicati sotto il profilo del diritto in materia di armi.

11.3 Un eventuale ricavo della realizzazione viene utilizzato in primo luogo per la copertura dei crediti scoperti, comprese le spese di realizzazione. Un'eccedenza viene versata al cliente; un'eventuale differenza resta dovuta dal cliente.

11.4 Se una realizzazione non è possibile per motivi giuridici o l'arma non ha valore venale, gunBOX è autorizzata a consegnare l'arma, a spese del cliente, alle autorità competenti per la distruzione.

12

Prestazioni di servizio supplementari e intermediazione

12.1 Su richiesta gunBOX offre ulteriori prestazioni di servizio, in particolare ritiro e consegna, stima di collezioni di armi nonché intermediazione di acquisti e vendite. I prezzi di tali prestazioni di servizio dipendono da un accordo individuale.

12.2 In caso di ritiri e consegne devono essere rispettate le prescrizioni in materia di trasporto di armi conformemente all'art. 28 LArm. Il cliente garantisce che la consegna avvenga in modo idoneo e a una persona legittimata.

12.3 Nell'intermediazione di acquisti e vendite gunBOX agisce in qualità di intermediario, senza diventare essa stessa parte del contratto di compravendita tra venditore e acquirente. Il trasferimento in materia di armi (in particolare permesso d'acquisto di armi, contratto scritto conformemente all'art. 11 LArm) deve essere garantito dalle parti coinvolte.

12.4 Per la notifica legale le parti devono trasmettere a gunBOX puntualmente tutti i dati e documenti necessari. gunBOX è autorizzata a rifiutare o a interrompere un'intermediazione qualora le parti rifiutino o forniscano in modo incompleto i dati necessari per la notifica o per gli obblighi legali di diligenza.

12.5 gunBOX conserva una copia del contratto di trasferimento nonché della carta d'identità o del passaporto durante il termine legale di conservazione di dieci anni (art. 11 cpv. 1 LArm).

12.6 gunBOX si attiene alle pertinenti disposizioni della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0) ed esegue gli obblighi legali di diligenza e di documentazione previsti. gunBOX si riserva di rifiutare o di interrompere un'intermediazione qualora le prescrizioni legali del LRD non possano essere rispettate.

13

Protezione dei dati

13.1 gunBOX tratta i dati personali del cliente nell'ambito dell'esecuzione del contratto nonché per l'adempimento di obblighi legali, in particolare secondo la legge sulle armi. Il trattamento avviene nel rispetto della legge svizzera sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1) nella versione di volta in volta vigente.

13.2 I dati personali e le informazioni relative alle armi depositate possono essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari, nella misura in cui ciò sia prescritto dalla legge o necessario per l'esecuzione del contratto: uffici cantonali delle armi, Ufficio federale di polizia (fedpol), autorità di polizia e di perseguimento penale, assicurazioni incaricate da gunBOX nonché fornitori di servizi informatici contrattualmente vincolati.

13.3 Il cliente ha diritto all'informazione, alla rettifica, alla cancellazione e alla consegna dei dati (portabilità dei dati) relativi ai suoi dati personali nell'ambito delle disposizioni legali. Le relative richieste vanno indirizzate per iscritto a gunBOX e vengono in linea di principio evase gratuitamente entro 30 giorni (art. 25 LPD).

13.4 In caso di violazione della sicurezza dei dati che comporta presumibilmente un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali delle persone interessate, gunBOX provvede a darne notifica al più presto possibile all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) (art. 24 LPD).

13.5 Ulteriori dettagli sul trattamento dei dati – in particolare su finalità, durate di conservazione e diritti delle persone interessate – sono disciplinati nella separata informativa sulla protezione dei dati di gunBOX, che è parte integrante delle presenti CG.

14

Modifiche delle presenti CG

14.1 gunBOX si riserva di modificare in ogni tempo le presenti CG. Le modifiche vengono comunicate al cliente per iscritto o per e-mail almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore. La comunicazione richiama espressamente e in forma evidenziata l'attenzione sulla seguente finzione di approvazione nonché sul diritto di disdetta.

14.2 Se il cliente non è d'accordo con le modifiche, può disdire il contratto entro 60 giorni dalla comunicazione della modifica con effetto al momento dell'entrata in vigore delle nuove CG. Se entro tale termine non interviene alcuna disdetta, le CG modificate si considerano accettate.

14.3 Resta riservata la cifra 14.4: le modifiche sostanziali, segnatamente gli aumenti della tariffa di deposito, l'introduzione di nuove tariffe, il prolungamento della durata minima, l'estensione della limitazione della responsabilità o la limitazione dei diritti di disdetta, non entrano in vigore senza l'esplicito consenso del cliente. La finzione di approvazione secondo la cifra 14.2 non si applica a tali modifiche.

14.4 In caso di modifiche sostanziali secondo la cifra 14.3 al cliente viene fissato, con la comunicazione, un termine di 60 giorni per l'esplicito consenso. Se il cliente non acconsente, il contratto si considera terminato al momento dell'entrata in vigore delle CG modificate; in tal caso decade un'eventuale durata residua della durata minima.

15

Composizione delle controversie

15.1 Le parti si adoperano per comporre le divergenze o controversie derivanti dal presente contratto o in relazione con esso in primo luogo mediante composizione amichevole. A tale scopo il cliente può rivolgersi per iscritto a gunBOX; gunBOX si adopererà per trovare una soluzione tempestiva e consensuale.

15.2 Qualora non si possa raggiungere una composizione amichevole, il cliente ha la facoltà, prima di adire il giudice, di avviare l'ordinaria procedura di conciliazione presso la competente autorità cantonale di conciliazione. Per valori litigiosi fino a CHF 100'000 la procedura di conciliazione conformemente al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) è obbligatoria.

16

Successione ereditaria

16.1 In caso di decesso del cliente, gli eredi subentrano per successione universale nei suoi diritti e obblighi derivanti dal presente contratto. Essi diventano, a partire dal giorno del decesso, debitori delle tariffe di deposito correnti; la responsabilità degli eredi è retta dagli art. 560 e 603 CC.

16.2 Gli eredi devono legittimarsi nei confronti di gunBOX mediante certificato ereditario, attestazione dell'esecutore testamentario o altra prova ufficiale equivalente nonché con un documento ufficiale. Fino al chiarimento della situazione successoria gunBOX può concedere una dilazione delle tariffe di deposito correnti, al massimo tuttavia per sei (6) mesi a partire dal giorno del decesso. Se le tariffe dovute non vengono saldate nemmeno 90 giorni dopo che è divenuta nota la qualità di erede, si applica il diritto di ritenzione secondo la sezione 11.

16.3 Entro sei (6) mesi dal giorno del decesso gli eredi devono, conformemente all'art. 8 cpv. 2bis LArm, ottenere le necessarie autorizzazioni in materia di armi oppure trasferire le armi a una persona legittimata. gunBOX può sostenere gli eredi nell'ottenimento di un unico permesso d'acquisto di armi (permesso collettivo) presso il competente ufficio cantonale delle armi.

16.4 Se, dopo la scadenza del termine legale e nonostante due diffide scritte con un termine di 30 giorni ciascuna, le armi non vengono ritirate o trasferite, gli eredi possono scegliere tra la realizzazione delle armi da parte di gunBOX secondo le disposizioni sulla realizzazione del pegno (art. 898 CC in combinato disposto con gli art. 151 segg. LEF, con versamento del ricavo della realizzazione dopo deduzione di tutti i crediti scoperti e delle spese di realizzazione) oppure la consegna delle armi alla competente autorità cantonale in materia di armi. Se gli eredi non sono raggiungibili o non comunicano alcuna scelta, gunBOX è autorizzata a procedere secondo il proprio prudente apprezzamento; in caso di armi vietate e nei casi dubbi viene preferita la consegna all'autorità in materia di armi.

16.5 Su richiesta degli eredi gunBOX può assumere la realizzazione o l'intermediazione della vendita delle armi. Le disposizioni della sezione 12 si applicano per analogia.

17

Disposizioni finali

17.1 Non esistono accordi accessori orali. Le modifiche e i complementi del presente contratto nonché delle presenti CG necessitano, per la loro validità, della forma scritta. Ciò vale anche per la soppressione del requisito della forma scritta.

17.2 Qualora una disposizione delle presenti CG fosse o divenisse, in tutto o in parte, inefficace o ineseguibile, la validità delle restanti disposizioni non ne sarà toccata. La disposizione inefficace o ineseguibile deve essere sostituita con una disposizione efficace ed eseguibile che si avvicini il più possibile allo scopo economico della disposizione inefficace.

17.3 Il trasferimento a terzi di diritti e obblighi derivanti dal presente contratto necessita del previo consenso scritto di gunBOX.

17.4 Il presente contratto e le presenti CG sottostanno esclusivamente al diritto svizzero, con esclusione del diritto internazionale privato e con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

17.5 Per le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione con esso si applicano, nei confronti dei consumatori, i fori imperativi secondo l'art. 32 CPC (domicilio o sede di una delle parti per le azioni del consumatore, domicilio del consumatore quale convenuto). Per tutte le altre controversie il foro esclusivo è Grenchen, Svizzera.

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